Criteri ambientali minimi per gli acquisti verdi

Gli Acquisti Verdi Pubblici, o Green Public Procurement (GPP), rappresentano uno dei cardini del Programma per la Realizzazione degli Acquisti. A partire dall’aprile 2008 – con l’attuazione del decreto ministeriale che dà l’avvio al Piano Nazionale d’Azione sul GPP (PAN GPP) – è stato dato un maggiore impulso agli acquisti sostenibili.

Il PAN GPP prevede la definizione di “criteri ambientali minimi” (CAM), ossia un insieme di requisiti ambientali e, quando possibile, etico-sociali collegati alle diverse fasi del pubblico incanto (oggetto dell’appalto, specifiche tecniche, criteri premianti, condizioni di esecuzione dell’appalto).

I CAM – approvati attraverso la promulgazione di specifici Decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – contemplano elementi di base per la qualificazione ambientale degli approvvigionamenti pubblici atti a garantire un’adeguata risposta da parte del mercato dell’offerta, ma al tempo stesso in grado di incidere sulla qualità ambientale e stimolarne il miglioramento nel tempo (i criteri verranno periodicamente revisionati per rispondere alle evoluzioni tecnologiche e di mercato).

Dal 19 Aprile 2016 in seguito all’entrata in vigore del Codice degli appalti (Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50) è obbligatorio, per tutte le Pubbliche Amministrazioni, inserire per la totalità degli importi i CAM negli appalti pubblici di forniture, lavori e servizi (ai sensi dell’art. 34 del Codice). Un’altra importante novità è rappresentata del fatto che, ai sensi dell’art. 69, una stazione appaltante ha la possibilità di imporre (nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto) un’etichettatura specifica come mezzo esclusivo di conformità ai criteri ambientali e sociali richiesti.

Nell’ambito dei criteri di aggiudicazione dell’appalto (art. 95), il prezzo più basso viene relegato a un ruolo marginale mentre trova spazio l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa intesa come miglior rapporto qualità-prezzo.

Sono riconosciuti come criteri premianti delle offerte: il possesso di alcuni marchi ambientali, la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra e i minori impatti ambientali delle offerte.

L’art. 96 del Codice introduce un ulteriore criterio di valutazione delle offerte: il costo del ciclo di vita (Life-Cycle Costing- LCC). Secondo questo criterio le stazioni appaltanti per valutare l’offerta migliore devono stimare vari elementi di costo oltre a quello di acquisto come:

  • costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse.
  • costi di manutenzione.
  • costi relativi alla fine di  vita,  come i costi  di  raccolta, di smaltimento e di riciclaggio.
  • costi imputati ad esternalità ambientali legate ai  prodotti (emissioni di gas a effetto serra e di sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici).

Per l’applicazione dei costi del ciclo di vita come criterio di aggiudicazione è necessario giungere a una standardizzazione delle metodologie di calcolo che devono essere scientificamente basate. Il calcolo dei costi del ciclo di vita è indipendente dagli obiettivi ambientali di un ente pubblico anche se è indubbio che una fornitura green possano risultare anche il meno costosi in assoluto perché determinano:

  • risparmi sull’uso di elettricità e acqua
  • risparmi sui costi di manutenzione e gestione
  • risparmi sui costi di smaltimento

Questo quadro normativo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili e “circolari”.

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